integrale
versamento del contributo concessorio e interessi, per sanatoria ex L. 662/1996
Not. Francesco Grassi Bertazzi
08.12.2001
Si tratta del
versamento del contributo concessorio ai fini della stipula di un atto di
trasferimento di fabbricato oggetto della sanatoria 662/1996 per radicale
mutamento da locale garage ad appartamento di tre vani.
Nella domanda,
ai fini del calcolo dell'oblazione, č stato dichiarato trattarsi di opere
realizzate in assenza di concessione edilizia e non conformi alle norme
urbanistiche.
Ad oggi nulla č
stato versato per costi concessori, anche se essi sono dovuti, non rientrando
la fattispecie in alcuna delle ipotesi di non debenza previste nell'(abrogato)
art. 9, L. 28.01.1977, n. 10.
Ho richiesto il
versamento del contributo concessorio in base alla tabella C (art.39, c. 9) L. 724/1994
con applicazione degli interessi del 10% exart. 39, c. 10, L.724/1994.
Il tecnico, di
cui sopra sostiene di aver stipulato vari atti con semplice pagamento di £. 500.000,
somma forfettariamente calcolata e versata dal contribuente.
Va precisato
anche che nella domanda di sanatoria si fa riferimento alla debenza di
£.3.600.000 per costi concessori, moltiplicando £.90.000 per la superficie
oggetto di sanatoria (ritengo che la somma corretta per ill tipo di abuso
dovesse essere £.45.000, ex tabella C predetta).
Ora, dopo aver
anche letto, fra l'altro, la nota CNN 17.11.1995, n. 2908, ho sostenuto con
sicurezza, che il contributo concessorio vada versato per intero ex tabella
predetta e con la maggiorazione di cui sopra per interessi, e non con importo
d'acconto.
Ulteriore
anomalia: il Comune mi ha attestato per iscritto che l'immobile ricade in
zona soggetta ai vincoli dell'art.2, c. 44, della L.662/1996, e che
"i lavori eseguiti non hanno comportato variazioni e modifiche sui
prospetti e che per tale tipologia di abuso commesso non occorre il parere
dell'Ente preposto alla tutela del vincolo"
Not. Francesco Steidl
10.12.2001
Hai perfettamente ragione!
Occorre sia il
pagamento degli interi oneri (se come sembra si tratta del c.d. condono
Berlusconi ex L.724/1994), sia la richiesta di parere.
Pena la nullitą
dell'atto ex L. 662/1996.